Estratto motivazioni - segue sotto la sentenza completa
"Considerato che, ad un sommario esame, la specificità della questione induce – nell’osservanza di un orientamento di particolare precauzione che la stessa impone – ad attribuire prevalenza all’interesse pubblico manifestato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, tenuto, tra l’altro, conto che si tratta del diniego di un provvedimento ampliativo, non incidente – in quanto tale - su un’attività già in atto;
Considerato, ancora, che gli atti impugnati rivelano adeguatamente le ragioni poste a sostegno dell’esito della conferenza di servizi, di modo che non si ravvisano – al momento – motivi per aderire all’istanza istruttoria presentata;
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;
Ritenuto, peraltro, che – per quanto attiene alla presente fase cautelare – si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
Compensa le spese di giudizio della presente fase cautelare".
Considerato, ancora, che gli atti impugnati rivelano adeguatamente le ragioni poste a sostegno dell’esito della conferenza di servizi, di modo che non si ravvisano – al momento – motivi per aderire all’istanza istruttoria presentata;
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;
Ritenuto, peraltro, che – per quanto attiene alla presente fase cautelare – si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la su indicata domanda incidentale di sospensione.Compensa le spese di giudizio della presente fase cautelare".